La gestione dei dati personali da parte del Condominio deve avvenire nel rispetto delle norme di legge vigenti atteso il fatto che detta gestione non solo deve essere conforme alla disciplina specialistica in tema di privacy, ma deve essere conforme a tutta la normativa civilistica in materia di “condominio” e quindi puntualmente osservante i dettati di cui alla legge 220/12 e del corollario di tutte le norme contenute nel codice civile, regolamenti e disposizioni che presiedono alla regolamentazione del comparto.
Il Condominio, e per esso il Responsabile ex art.28 G.D.P.R., ovvero l’amministratore, è tenuto al rispetto della normativa evitando interpretazioni meramente letterali, o di comodo contrastanti con i principi espressi e affermati nel compendio delle norme sulla protezione dei dati personali, nei provvedimenti (direttive) del Garante e nelle pronunce della Suprema Corte in materia.
Il 25 maggio 2018 è divenuto attuativo il Regolamento UE 2016/679 o anche G.D.P.R. (General Data Protection Regulation) che nasce con lo scopo di regolamentare la protezione dei dati delle persone fisiche con riguardo al trattamento nonché alla libera circolazione di tali dati.
Per rendere agibile e di facile acquisizione la non facile materia In questo contesto risulta indispensabile evidenziare gli articoli più significativi del G.D.P.R .allo scopo di rendere accessibile la normativa a tutti i lettori dando contezza del significato di alcune allocuzioni che ritroveremo nel contesto del manuale.
Dato personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile, definito “Interessato” Si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un “dato” identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi alla residenza, alla dimora al domicilio, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
Trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
Limitazione di trattamento: la precisa individuazione dei dati personali acquisiti con la finalità di limitarne il trattamento;
Profilazione: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell’uso di tali dati per valutare determinati aspetti personali comportamentali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare e quindi prevedere aspetti riguardanti la situazione economica, lo stato di salute, le preferenze personali, gli interessi, l’affidabilità, il comportamento, l’ubicazione o i potenziali spostamenti di detta persona fisica o la sua localizzazione o addirittura valutare le potenziali capacità professionali future;
Titolare del trattamento: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri titolari, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali;
quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell’Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento e i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell’Unione o dal diritto domestico degli Stati membri;
Responsabile del trattamento: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
Indice
ToggleDIRITTI DELL’INTERESSATO NEL MONDO DEL CONDOMINIO
Art. 12 Informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l’esercizio dei diritti dell’interessato
- Il titolare del trattamento adotta misure appropriate per fornire all’interessato tutte le informazioni di cui all’art. 13 se i dati sono conferiti dall’Interessato e 14 se i dati sono autonomamente acquisiti da un pubblico registro, nonché le comunicazioni di cui agli articoli dal 15 al 22 e all’articolo 34 relative al trattamento, sono fornite in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro, in particolare nel caso di informazioni destinate specificamente ai minori. Le informazioni sono fornite per iscritto o con altri mezzi, anche, se opportuno e possibile, con mezzi elettronici. Se richiesto dall’interessato, le informazioni possono essere fornite oralmente, purché sia possibile, con altri mezzi, comprovare l’identità dell’interessato.
- Il titolare del trattamento agevola l’esercizio dei diritti dell’interessato previsti degli articoli dal 15 al 22. Nel caso di cui al n. 2 dell’art. 11 GDPR , il titolare del trattamento non può rifiutare di soddisfare la richiesta dell’interessato al fine di esercitare i suoi diritti ai sensi degli articoli da 15 a 22, salvo che il titolare del trattamento dimostri di non essere in grado di identificare l’interessato.
- Il titolare del trattamento fornisce all’interessato le informazioni relative all’azione intrapresa riguardo a una richiesta inerente i suoi diritti ai sensi degli articoli dal 15 al 22 senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine può essere prorogato fino a due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. Il titolare del trattamento informa l’interessato di tale ritardato adempimento e dei motivi, entro un mese dal ricevimento della richiesta. Se l’interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, le informazioni sono fornite, ove possibile, con mezzi elettronici, salvo diversa indicazione dell’interessato.
- Se il Titolare non può ottemperare (o extrema ratio non ritiene di ottemperare) alla richiesta dell’interessato, il titolare del trattamento informa l’interessato senza ritardo, e al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta, dei motivi dell’inottemperanza e della possibilità di proporre reclamo all’Autorità di controllo e di proporre, in alternativa, ricorso all’Autorità Giudiziaria.
5.Le informazioni fornite ai sensi degli articoli 13 e 14 ed eventuali comunicazioni e azioni intraprese ai sensi degli articoli dal 15 al 22 e dell’articolo 34 sono gratuite. Se le richieste dell’interessato sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, il titolare del trattamento può:
a) addebitare un contributo spese ragionevole tenendo conto dei costi di studio e di gestione della richiesta sostenuti per fornire le informazioni o la comunicazione o intraprendere l’azione richiesta; oppure
b) rifiutare di soddisfare la richiesta. Incombe in capo al Titolare del trattamento l’onere di dimostrare il carattere manifestamente infondato o eccessivo della richiesta. - Fatti salvi i dettati di cui all’articolo 11, qualora il titolare del trattamento nutra ragionevoli dubbi circa l’identità della persona fisica che presenta la richiesta di cui agli articoli dal 15 al 21, può richiedere ulteriori informazioni necessarie per confermare l’identità dell’interessato. Si rammenta che certamente il Titolare può procedere alla visione di un documento di identità, ma si ricorda al lettore il divieto di acquisire fotocopia del documento di identità del richiedente, giusta direttiva del Garante del 15/07/2015 che limita tale potere solo ai Gestori dei servizi telefonici e alla P.A. nell’acquisire un atto di notorietà.
- Le informazioni da fornire agli interessati a norma degli articoli 13 e 14 possono essere fornite in combinazione con icone standardizzate per dare, in modo facilmente visibile, intelligibile e
chiaramente leggibile, un quadro d’insieme del trattamento previsto. Se presentate elettronicamente, le icone devono essere leggibili da dispositivo automatico.
Art. 13 – Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l’interessato
- In caso di raccolta presso l’interessato di dati che lo riguardano, il titolare del trattamento fornisce all’interessato, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, le seguenti informazioni:
a) l’identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, se del caso, del suo rappresentante; b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, qualora nominato; c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento; d) qualora il trattamento si basi sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi;
e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali; f) l’eventuale’ intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale e l’esistenza o l’assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all’articolo 46 o 47, o all’articolo 49, secondo comma, il riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili. - In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, il titolare del trattamento fornisce all’interessato le seguenti ulteriori informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente:
a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
b) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; c) qualora il trattamento sia basato sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l’esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; d) il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo o in alternativa all’Autorità Giudiziaria; e) se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto, e se l’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati; f) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, in tali casi, informazioni puntuali sui processi decisionali, nonché l’importanza e le conseguenze possibili di tale trattamento per l’interessato. - Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all’interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente di cui al paragrafo 2.
- I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano se e nella misura in cui l’interessato dispone già delle informazioni.
Art. 14 – Informazioni da fornire qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso l’interessato
- Qualora i dati non siano stati ottenuti presso l’interessato, il titolare del trattamento fornisce all’interessato le seguenti informazioni:
a) l’identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, se del caso, del suo rappresentante; b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, qualora nominato; c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;
d) le categorie dei dati acquisiti dai registri pubblici consultati indicando la provenienza; e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali; f) l’eventuale intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un destinatario in un paese terzo o a un’organizzazione internazionale e l’esistenza o l’assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all’articolo 46 o 47, o all’articolo 49, secondo comma, il riferimento alle garanzie adeguate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili. - Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, il titolare del trattamento fornisce all’interessato le seguenti informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente nei confronti dell’interessato: a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
b) qualora il trattamento si basi in forza dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi devono essere esplicitati in maniera puntuale;
c) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; d) qualora il trattamento sia basato sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), che fa riferimento ai cosi detti dati personali particolari, l’esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basato su un consenso scritto esplicito liberamente conferito antecedentemente alla revoca; e) il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo ovvero all’Autorità Giudiziaria;
f) la fonte da cui hanno origine i dati personali e, se del caso, indicando che i dati provengano da fonti accessibili al pubblico;
g) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, e in tali casi, fornire informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze potenziali di tale trattamento per l’interessato. - Il titolare del trattamento fornisce le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2:
a) entro un termine ragionevole dall’ottenimento dei dati personali, ma al più tardi entro e non oltre un mese, in considerazione delle specifiche circostanze in cui i dati personali sono trattati
b) nel caso in cui i dati personali siano destinati alla comunicazione con l’interessato, al più tardi al momento della prima comunicazione all’interessato; oppure
c) nel caso sia prevista la comunicazione ad altro destinatario, non oltre la prima comunicazione dei dati personali a quest’ultimo. - Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati ottenuti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all’interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni informazione pertinente di cui al paragrafo 2 acquisendone se del caso il consenso
- I paragrafi da 1 a 4 non si applicano se e nella misura in cui:
a) l’interessato dispone già delle informazioni; - b) comunicare tali informazioni risulta impossibile o implicherebbe uno sforzo sproporzionato; in particolare per il trattamento a fini statistici per pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui all’articolo 89, paragrafo 1; qualora l’impossibilità di dare formale “comunicazione” all’interessato rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità di tale trattamento. In tali casi, il titolare del trattamento adotta misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell’interessato, anche rendendo pubbliche le informazioni;
- c) l’ottenimento o la comunicazione sono espressamente previsti dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento e che prevede misure appropriate per tutelare gli interessi legittimi dell’interessato; oppure
- d) qualora i dati personali debbano rimanere riservati conformemente a un obbligo di segreto professionale disciplinato dal diritto dell’Unione o degli Stati membri, ovvero da un patto di riservatezza compreso un obbligo di segretezza previsto per legge.
Art. 15 – Diritti di accesso dell’interessato
- L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e le seguenti informazioni:
a) le finalità del trattamento;
b) le categorie di dati personali trattati;
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali potrebbero essere comunicati, in particolare se destinatari dimorano in paesi terzi o sono organizzazioni internazionali;
d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, criteri utilizzati per determinare tale periodo;
e) il diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
f) il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo ovvero l’indicazione della competente Autorità Giudiziaria
g) qualora i dati non siano stati raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
h) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato. - Qualora i dati personali siano trasferiti ad un paese terzo o ad un’organizzazione internazionale, l’interessato ha il diritto di essere informato dell’esistenza di garanzie adeguate, ai sensi dell’articolo 46 del regolamento, relative al trasferimento.
- Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall’interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l’interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell’interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.
- Il diritto di cui al capo che precede non deve ledere i diritti e le libertà altrui.
Art. 16 – Diritto di rettifica
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l’interessato ha il diritto di ottenere l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa. L’istituto ricalca i contenuti in materia dalla legge sulla stampa la quale norma ha non solo la finalità della correttezza della informazione, ma anche di consentire alla persona fisica “Interessato” di tutelare la propria identità e la propria reputazione.
Art. 17 – Diritto alla cancellazione («diritto all’oblio»)
- L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti: a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
b) l’interessato revochi il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
c) l’interessato si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo e prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2;
d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;
e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società dell’informazione ai minori (di cui all’articolo 8, paragrafo 1) e il minore abbia meno di 16 NNI. - Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato a eliderli, ai sensi del paragrafo che precede, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche di natura tecnica, per informare i Titolari del trattamento che stanno trattando la richiesta dell’Interessato finalizzata alla cancellazione di qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali destinatari che stanno trattando.
Certamente questo istituto, introdotto in maniera organica, nel regolamento europeo sul trattamento dei dati personali è un caposaldo tutelante la dignità della persona fisica. La novità consiste nella regolamentazione funzionale del diritto alla cancellazione dei dati personali dai motori di ricerca sempre che ricorrano presupposti fattuali precisi e considerato il bilanciamento di interessi tra il diritto alla tutela dei dati personali e quello altrettanto importante della corretta informazione che rappresenta certamente uno dei cardini della democrazia.
L’esigenza di normare il diritto alla cancellazione viene da lontano nel tempo e già i Giudici di merito in piu’ e diverse circostanze avevano disposto che venissero deindicizzati dai motori di ricerca URL che potevano portare alla esternalizzazione di connotazioni, fatti, eventi che pur superati da successive pronunce e/o decisioni nel merito, continuavano ad emergere dall’infinito mondo del web arrecando danni e sofferenze alle persone interessate. In questo quadro appare opportuno ricordare, tra le tante, la decisione della Suprema Corte del 05/04/2012 sentenza n. 5525 che affrontando la tematica fissò i termini laddove prevaleva l’esigenza di tutela della dignità della persona rispetto all’esigenza della informazione e in quel caso dispose la deindicizzazione dell’URL riguardante la persona fisica ricorrente. Ma lo spartiacque è da individuare nella decisione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 13/5/2014 causa C/131/12 che evidenziò l’importanza della tutela dei dati della persona rispetto alla necessaria “informazione” individuando i criteri e i canoni, nel bilanciamento degli interessi in gioco, che facevano prevalere un diritto rispetto all’altro. Brevemente si ricorda al lettore gli episodi eclatanti riguardanti vicende giudiziarie di personaggi pubblici, additati al pubblico ludibrio dai media, per poi essere assolti dopo anni sotto silenzio senza che venisse data la dovuta evidenza. Anche dopo decenni “quel” nome resta associato nel web alla vicenda poi superata vuoi per il trascorrere del tempo sia in relazione al cessato interesse per la vicenda, per cui è di evidenza palmare il portato dell’art. 17 del GDPR; oggi i motori di ricerca hanno predisposto un format da compilare da parte di chi voglia “farsi dimenticare”. La cancellazione non è scontata e non è automatica, esiste una Commissione che valuta gli “interessi” in gioco ed emana una decisione che può essere oggetto di ricorso al Garante o all’Autorità Giudiziaria. Invece è da sottolineare che la recente riforma del processo penale detta “riforma Cartabia”, dal cognome del Ministro della Giustizia che ne ha curato la stesura, ha modificato l’art. 64 ter delle norme di attuazione e di coordinamento del codice di procedura penale, prevedendo che l’interessato, in casi di processi che si concludono con l’assoluzione o in caso di indagini che si chiudono con la dichiarazione di archiviazione, possa chiedere ed ottenere da parte del Cancelliere del Giudice che ha emesso il provvedimento di proscioglimento l’apposizione in calce al provvedimento medesimo la dichiarazione che si riporta “Il presente provvedimento è titolo per l’interessato a chiedere la preclusione alla indicizzazione o chiedere la deindicizzazione del nome nei limiti di cui all’artt. 17 del GDPR”, . Si precisa che non è un provvedimento disposto dal Giudice ma è compito del Funzionario Giudiziario competente e qualora esso omettesse di apporre la dichiarazione di cui sopra risponderebbe del reato penale di all’art. 328 secondo comma codice penale,
Art. 18 – Diritto di limitazione di trattamento
- L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:
a) l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali, e tanto per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l’esattezza di tali dati personali;
b) il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l’utilizzo;
c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
d) l’interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell’interessato.
2.Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell’interessato o per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un’altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell’Unione o di uno Stato membro. - L’interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 è informato dal titolare del trattamento prima che detta limitazione sia revocata.
Art. 19 – Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento
Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari a cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a norma dell’articolo 16, dell’articolo 17, paragrafo 1, e dell’articolo 18, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica all’interessato tali destinatari qualora l’interessato lo richieda.
Art. 20 – Diritto alla portabilità dei dati
- L’interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento seria impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora:
a) il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b);
b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati. - Nell’esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l’interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all’altro se tecnicamente fattibile.
- L’esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicato l’articolo 17. Tale diritto non si applica al trattamento necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.
- Il diritto di cui al paragrafo 1 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.
Questa è la norma che dopo anni consente agli Utenti di ottenere entro 48 il cambio del “gestore telefonico”. Certamente il lettore rammenterà che in passato i vari “Gestori” cercavano in tutti i modi di trattenere il cliente ponendo in essere mille difficoltà portando all’esasperazione l’interessato che spesso desisteva. L’attuale normativa prevede che qualora il tempo a trasferire i dati ad altro Gestore supoeri le 48 ore viene irrogata una sanzione pari a dieci milioni di €uro.
Art. 21 – Diritto di opposizione
- L’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione e tanto sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l’esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
- Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.
- Qualora l’interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non sono più oggetto di trattamento per tali finalità.
- Il diritto di cui ai paragrafi 1 e 2 è esplicitamente portato all’attenzione dell’interessato ed è presentato chiaramente e separatamente da qualsiasi altra informazione al più tardi al momento della prima comunicazione con l’interessato.
- Nel contesto dell’utilizzo di servizi della società dell’informazione e fatta salva la direttiva 2002/58/CE, l’interessato può esercitare il proprio diritto di opposizione con mezzi automatizzati che utilizzano specifiche tecniche. 6.Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici a norma dell’articolo 89, paragrafo 1, l’interessato, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguarda, salvo se il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico.
Art. 22 – Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione
- L’interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.
- Il paragrafo 1 non si applica nel caso in cui la decisione:
a) sia necessaria per la conclusione o l’esecuzione di un contratto tra l’interessato e un titolare del trattamento;
b) sia autorizzata dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento, che precisa altresì misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell’interessato;
c) si basi sul consenso esplicito dell’interessato. - Nei casi di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), il titolare del trattamento attua misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell’interessato, almeno il diritto di ottenere l’intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione.
4.Le decisioni di cui al paragrafo 2 non si basano sulle categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9, paragrafo 1, a meno che non sia d’applicazione l’articolo 9, paragrafo 2, lettere a) o g), e non siano in vigore misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell’interessato.
Autore
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“Avvocato già iscritto all’Albo presso l’Ordine degli Avvocati di Torino. Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Torino con tesi in materia di Big Data e rispetto del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali (GDPR). Specializzato in diritto della privacy, diritto penale e responsabilità civile”.
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