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ToggleSe un condomino inizialmente non partecipa a un’innovazione, come l’installazione di un ascensore, può cambiare idea anni dopo? E quali costi dovrà affrontare?
Nel contesto della vita condominiale, la gestione delle innovazioni rappresenta uno degli aspetti più complessi e delicati. Il primo comma dell’articolo 1121 del Codice Civile italiano stabilisce che, qualora venga deliberata un’innovazione suscettibile di utilizzo separato, i condomini che non intendano trarne vantaggio non sono tenuti a contribuire alle relative spese di esecuzione e manutenzione. Ma cosa succede nel caso in cui questi un giorno dovessero cambiare idea, decidendo di voler usufruire dell’innovazione?
Esempio pratico: L’installazione di un ascensore
Consideriamo il caso pratico di un condominio in cui si deliberi l’installazione di un ascensore. Questa innovazione, spesso costosa, è particolarmente utile nei palazzi privi di tale infrastruttura. Durante l’assemblea condominiale, alcuni condomini decidono di non aderire al progetto, ritenendo che il costo sia troppo elevato o che l’opera non sia necessaria per loro.
Dopo alcuni anni, uno di questi condomini, ormai anziano, si trova in difficoltà a salire le scale e decide di usufruire dell’ascensore. Grazie alla disposizione del terzo comma dell’articolo 1121 del Codice civile, egli può aderire all’innovazione anche successivamente, contribuendo alle spese proporzionali già sostenute per l’installazione e alle future spese di manutenzione.
Modalità di adesione successiva
Per poter usufruire dell’innovazione, il condomino interessato dovrà comunicare formalmente all’amministratore di condominio la propria volontà di aderire all’opera, concordare un calcolo proporzionale delle spese sostenute per la realizzazione dell’opera. Questo calcolo dovrà tenere conto del valore originario dell’investimento e del tempo trascorso dall’esecuzione dei lavori.
Il condomino dovrà poi contribuire alle spese di manutenzione future, come previsto per tutti i condomini che traggono vantaggio dall’opera.
Vantaggi per la comunità condominiale
Questa possibilità di adesione successiva offre vantaggi sia per il singolo che per la collettività. Da un lato, garantisce una maggiore inclusività e flessibilità; dall’altro, consente al condominio di ammortizzare i costi dell’innovazione, aumentando il numero di contribuenti.
La norma prevista dal terzo comma dell’articolo 1121 del Codice Civile è un esempio di regolamentazione equilibrata, capace di tutelare gli interessi di tutti i condomini, siano essi favorevoli o meno a un’innovazione. Grazie a questa previsione, il condominio può crescere e migliorare senza imporre oneri eccessivi a chi non è inizialmente interessato, garantendo però la possibilità di aderire ai vantaggi in un secondo momento.
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Autore
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“Avvocato già iscritto all’Albo presso l’Ordine degli Avvocati di Torino. Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Torino con tesi in materia di Big Data e rispetto del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali (GDPR). Specializzato in diritto della privacy, diritto penale e responsabilità civile”.
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