L’articolo 21 del GDPR stabilisce il diritto dell’interessato di opporsi al trattamento dei propri dati personali. Come si esercita questo diritto nella realtà condominiale? Quali limiti sono previsti?
Il condominio è riunito in assemblea. Si discutono le spese condominiali, quando il Sig. Rossi, noto per la sua attenzione alla privacy, interviene: “Scusi, amministratore, ma ha inviato a tutti i condomini la mail con i miei dati relativi alle morosità? Non vorrei che tutti sapessero che…”.
Un caso comune che solleva un tema di grande importanza: l’applicazione dell’articolo 21 del GDPR all’interno del condominio. Cioè il diritto di opposizione al trattamento dei dati personali.
Andiamo ad analizzarlo, applicandolo alla realtà del condominio.
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ToggleCosa dice l’articolo 21 del GDPR?
In base a quanto stabilito dall’articolo 21 del GDPR, ogni condomino il potere di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei propri dati personali da parte del condominio e dell’amministratore.
In linea generale, tutti i dati personali possono essere oggetto di opposizione: dati anagrafici e di contatto, dati relativi alle quote condominiali, dati sensibili ecc.
Come esercitare il diritto di opposizione?
Il condomino può presentare un’istanza all’amministratore, senza particolari formalità, ad esempio, mediante lettera raccomandata. L’istanza può essere riferita, a seconda delle esigenze dell’interessato, a dati personali specifici, a categorie di dati o ad un particolare trattamento, oppure a tutti i dati personali che lo riguardano, comunque trattati.
Nel valutare la richiesta di opposizione, l’amministratore dovrà assicurarsi che la richiesta provenga dal legittimo interessato e che questa si fondata. Nel caso in cui sussistano questi due requisiti l’amministratore sarà tenuto a cessare il trattamento.
Come chiarito dal Garante della Privacy il Titolare, dunque nel nostro caso l’amministratore, dovrà fornire idoneo riscontro all’istanza, ossia senza ingiustificato ritardo, al più tardi entro 1 mese dal suo ricevimento. Questo termine potrà essere prorogato di 2 mesi, qualora si renda necessario, tenuto conto della complessità e del numero di richieste. In tal caso, l’amministratore dovrà comunque darne comunicazione al condominio entro 1 mese dal ricevimento della richiesta.
Quali sono i limiti al diritto di opposizione?
Il diritto di opposizione non è assoluto. L’amministratore può non darvi seguito se il trattamento dei dati è necessario per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare un interesse legittimo prevalente del condominio o di terzi.
Nel caso esaminato all’inizio, come abbiamo visto negli articoli precedenti, l’amministratore non sarà tenuto a dar seguito all’istanza di opposizione del condomino, poiché come sappiamo, l’interesse legittimo dei condòmini a conoscere il nome di coloro che non sono in regola con i pagamenti condominiali, prevale sulla privacy del singolo condomino moroso.
Caso diverso sarà invece quello del condomino che si opponga al trattamento dati sul gruppo Whatsapp creato dall’amministratore. In tal caso, come abbiamo già visto, il condomino ha pienamente diritto a che il suo numero di telefono non venga utilizzato e reso noto agli altri condòmini, potendo presentare una richiesta di opposizione al trattamento che dovrà essere accolta dall’amministratore, il quale dovrà provvedere, entro i termini prestabiliti, ad escludere il condomino dal gruppo Whatsapp, cancellare eventuali dati personali dello stesso dal gruppo Whatsapp e informarla che è stata esclusa dal gruppo e che i suoi dati personali sono stati cancellati.
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“Avvocato già iscritto all’Albo presso l’Ordine degli Avvocati di Torino. Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Torino con tesi in materia di Big Data e rispetto del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali (GDPR). Specializzato in diritto della privacy, diritto penale e responsabilità civile”.
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