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Si possono comunicare i nomi dei condòmini morosi tramite mail? La nuova pronuncia della Corte di Cassazione

La gestione della morosità condominiale tra obblighi informativi e tutela della privacy

L’amministratore di condominio riveste un ruolo centrale nella gestione delle spese comuni e dei rapporti tra condomini, compreso il delicato tema delle morosità. Con la recente ordinanza n. 3498 dell’11 febbraio 2025 della Corte di Cassazione, vengono fornite nuove indicazioni in merito alla comunicazione dei dati dei condomini morosi. Il presente articolo analizza i profili giuridici della questione, chiarendo i limiti e le legittimità delle comunicazioni relative alle inadempienze nei pagamenti condominiali.

L’amministratore di condominio e la gestione dei dati personali

L’amministratore di condominio, nell’espletamento delle sue funzioni, gestisce dati personali dei condomini, quali nominativi, recapiti telefonici ed email, nonché informazioni relative alla regolarità dei pagamenti. La disciplina di riferimento è il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), il quale impone un trattamento dei dati conforme ai principi di liceità, correttezza e trasparenza.

La legittimità della comunicazione dei morosi ai condòmini

Secondo la Cassazione, l’amministratore non solo ha il diritto, ma anche il dovere di informare gli altri condomini in merito alle morosità esistenti, trattandosi di informazioni rilevanti per la corretta gestione del bilancio condominiale. Tale obbligo informativo si fonda sul principio di trasparenza della gestione condominiale e sul legittimo interesse della comunità dei condomini a essere aggiornata sulle situazioni di insolvenza che potrebbero incidere sulla ripartizione delle spese comuni.

Comunicazione dei dati dei morosi: limiti e modalità consentite

La Corte di Cassazione ha chiarito che la comunicazione delle morosità deve avvenire con modalità tali da non ledere la dignità e la reputazione del condomino interessato. In particolare:

  • Comunicazione interna: l’informazione deve essere trasmessa esclusivamente ai condòmini, evitando la diffusione a soggetti estranei.
  • Canali appropriati: l’invio di email ai condomini rientra tra le modalità consentite, purché i dati vengano trattati nel rispetto del principio di minimizzazione.
  • Assenza di diffamazione: il contenuto della comunicazione non deve assumere toni offensivi o diffamatori, ma limitarsi a riportare fatti oggettivi e verificabili.

Il caso affrontato dalla Cassazione: i principi affermati

Nel caso specifico, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un condomino che aveva richiesto il risarcimento danni per la diffusione, via email, della propria situazione debitoria agli altri condomini. I giudici hanno stabilito che:

  • L’amministratore ha agito nell’esercizio delle proprie funzioni e in risposta a sollecitazioni ricevute da altri condomini.
  • La comunicazione non aveva carattere diffamatorio, poiché si limitava a riferire informazioni contabili pertinenti alla gestione del condominio.
  • Non vi è stata alcuna violazione della privacy, essendo la comunicazione circoscritta al perimetro condominiale.

Equilibrio tra trasparenza e riservatezza

L’ordinanza n. 3498/2025 conferma l’importanza di garantire un equilibrio tra la tutela della privacy e il diritto all’informazione all’interno del condominio. L’amministratore è legittimato a comunicare le morosità ai condomini, purché lo faccia nel rispetto dei principi di proporzionalità, pertinenza e minimizzazione del trattamento dei dati. Tale pronuncia rappresenta un punto di riferimento per una corretta gestione delle situazioni di insolvenza nel contesto condominiale, fornendo linee guida precise per evitare il rischio di contenziosi legati alla protezione dei dati personali.

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