Articolo 27

Rappresentanti di titolari del trattamento o dei responsabili del trattamento non stabiliti nell’Unione

 1. Ove si applichi l’articolo 3, paragrafo 2, il Titolare del trattamento o il Responsabile del trattamento designa per iscritto un rappresentante nell’Unione.

2. L’obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica: a) al trattamento se quest’ultimo è occasionale, non include il trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati di cui all’articolo 9, paragrafo 1, o di dati personali relativi a condanne penali e a reati di cui all’articolo 10, ed è improbabile che presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, tenuto conto della natura, del contesto, dell’ambito di applicazione e delle finalità del trattamento; oppure b) alle autorità pubbliche o agli organismi pubblici.

3. Il rappresentante è stabilito in uno degli Stati membri in cui si trovano gli interessati e i cui dati personali sono trattati nell’ambito dell’offerta di beni o servizi o il cui comportamento è monitorato.

4. Ai fini della conformità con il presente regolamento, il rappresentante è incaricato dal Titolare del trattamento o dal Responsabile del trattamento a fungere da interlocutore, in aggiunta o in sostituzione del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento, in particolare delle autorità di controllo e degli interessati, per tutte le questioni riguardanti il trattamento.

5. La designazione di un rappresentante a cura del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento fa salve le azioni legali che potrebbero essere promosse contro lo stesso Titolare del trattamento o Responsabile del trattamento.

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