Articolo 37

Designazione del responsabile della protezione dei dati

 1. Il Titolare del trattamento e il Responsabile del trattamento designano sistematicamente un responsabile della protezione dei dati ogni qualvolta:

 a) il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali;

 b) le attività principali del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento consistono in trattamenti che, per loro natura, ambito di applicazione e/o finalità, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala; oppure

 c) le attività principali del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento consistono nel trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9 o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all’articolo 10. 2. Un gruppo imprenditoriale può nominare un unico responsabile della protezione dei dati, a condizione che un responsabile della protezione dei dati sia facilmente raggiungibile da ciascuno stabilimento.

3. Qualora il Titolare del trattamento o il Responsabile del trattamento sia un’autorità pubblica o un organismo pubblico, un unico responsabile della protezione dei dati può essere designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione.

 4. Nei casi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, il Titolare del trattamento, il Responsabile del trattamento o le associazioni e gli altri organismi rappresentanti le categorie di titolari del trattamento o di responsabili del trattamento possono o, se previsto dal diritto dell’Unione o degli Stati membri, devono designare un responsabile della protezione dei dati. Il responsabile della protezione dei dati può agire per dette associazioni e altri organismi rappresentanti i titolari del trattamento o i responsabili del trattamento.

 5. Il responsabile della protezione dei dati è designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all’articolo 39.

 6. Il responsabile della protezione dei dati può essere un dipendente del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi.

7. Il Titolare del trattamento o il Responsabile del trattamento pubblica i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati e li comunica all’autorità di controllo.

“Su TutelaCondomini.it, ogni articolo è frutto dell’esperienza e della ricerca di professionisti, senza l’uso di intelligenza artificiale.

Puntiamo su contenuti autentici e accurati per chi opera nel mondo condominiale, mettendo al centro la qualità e l’apporto umano.

 Anche se impegnativo, crediamo che l’esperienza e la sensibilità delle persone siano insostituibili per garantire informazioni utili e rilevanti per gli Amministratori di Condominio Professionisti.”