In quale caso l’amministratore condominiale non può agire senza coinvolgere l’assemblea?

Cosa fare quando un provvedimento supera i poteri dell’amministratore
Scopri quali sono le responsabilità dell’amministratore di condominio e come deve comportarsi quando un provvedimento supera le sue attribuzioni.

Quali sono i limiti di azione dell’amministratore condominiale?

L’amministratore di condominio deve operare entro i limiti stabiliti dalla legge e dal regolamento condominiale. Quando riceve una citazione o un provvedimento che eccede le sue attribuzioni, l’amministratore non può decidere autonomamente. La legge prevede che informi tempestivamente l’assemblea dei condomini, garantendo così una gestione trasparente e condivisa.

L’obbligo di informare l’assemblea: cosa dice l’articolo 1131, comma 3, del Codice Civile?

La normativa stabilisce un obbligo preciso per l’amministratore di condominio: qualora si trovi di fronte a una citazione o un provvedimento che esorbita le sue competenze, deve senza indugio darne notizia all’assemblea dei condomini. Questo significa che l’amministratore è tenuto a convocare una riunione per discutere della questione e per consentire ai condomini di prendere una decisione in merito.

Perché è fondamentale il coinvolgimento dell’assemblea in questi casi?

Il coinvolgimento dell’assemblea garantisce una gestione democratica del condominio. L’amministratore, da solo, non può prendere decisioni che comportino conseguenze straordinarie per i condomini, come l’avvio di contenziosi o l’accettazione di provvedimenti di grande rilevanza. La partecipazione dell’assemblea è cruciale per rispettare il principio di collegialità.

Quali rischi corre l’amministratore che non rispetta l’obbligo di informazione?

Se l’amministratore non informa tempestivamente l’assemblea, potrebbe essere ritenuto responsabile per eventuali danni causati dalla sua omissione. In alcuni casi, l’inosservanza di tale obbligo può portare anche alla revoca del mandato e a possibili azioni legali da parte dei condomini.

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Autore

  • “Avvocato già iscritto all’Albo presso l’Ordine degli Avvocati di Torino. Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Torino con tesi in materia di Big Data e rispetto del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali (GDPR). Specializzato in diritto della privacy, diritto penale e responsabilità civile”.

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