L’amministratore di Condominio può comunicare il nome dei condòmini morosi?

Chi gestisce il condominio può rivelare l’identità di coloro che all’interno dello stabile sono in ritardo con i pagamenti? Gli altri residenti o soggetti esterni hanno diritto di saperlo?

Nello stabile che amministri, molti condòmini iniziano a indispettirsi a causa del mancato pagamento di alcune spese condominiali da parte di qualche abitante dell’edificio. Il tuo telefono squilla incessantemente perché molti vogliono sapere l’identità di coloro che sono in ritardo con i pagamenti per poter andare a lamentarsi direttamente con gli interessati. Quello che ti stai chiedendo è: l’amministratore può comunicare il nome dei condòmini morosi? 

La risposta non è una sola, ma cambia a seconda del soggetto che ponga all’amministratore questa domanda. Occorre tener presente che sono in gioco due importanti diritti che devono essere bilanciati e cioè il diritto alla privacy e il diritto dei creditori a veder pagato quanto gli spetta. 

Andiamo pertanto ad esaminare i diversi casi in cui un amministratore può venire a trovarsi, prestando attenzione a cosa dice la legge in merito. 

  1. L’amministratore può comunicare agli altri condòmini chi sono i morosi all’interno dello stabile?

Nel caso che abbiamo appena ipotizzato e cioè quando siano gli altri condomini a chiedere l’identità di coloro che all’interno dello stabile sono in ritardo con il pagamento delle spese condominiali, l’amministratore è tenuto a rivelare l’identità di questi.

Se da un lato infatti è vero che il termine moroso all’interno della nostra società ha un significato fortemente negativo, al punto da ledere la reputazione della persona che viene definita tale [1], dall’altro è anche vero che i condòmini, in quanto titolari delle spese comuni, hanno diritto di accedere alla documentazione contabile condominiale in qualsiasi momento, come previsto dall’articolo 1130 bis del Codice Civile. 

Pertanto nel caso in cui dovessero richiedere di visionare i documenti inerenti alle spese del condominio o più semplicemente chiedere all’amministratore l’identità di coloro che sono in ritardo con i pagamenti o che non hanno mai pagato, l’amministratore sarà tenuto a fornire questa informazione, anche eventualmente in assemblea davanti ad altri condòmini che non ne abbiano fatto specifica richiesta.

Questo anche laddove non vi fosse il consenso da parte dei morosi. L’art. 6 del Regolamento generale per la protezione dei dati personali (GDPR) infatti prevede che il trattamento dei dati personali è lecito anche senza il consenso dell’interessato ( in tal caso il condomino moroso), quando sia necessario per assicurare al titolare ( il condomino interessato all’identità dei morosi) un interesse tutelato dall’ordinamento, come in questo caso è la pretesa di pagamento delle spese da parte di tutti i condòmini.

  1. L’amministratore può comunicare a soggetti estranei al condominio l’identità dei condòmini morosi?

Un amministratore di condominio in linea generale non può comunicare a soggetti estranei alla realtà condominiale l’identità di chi non paga le spese condominiali all’interno dello stabile che amministra. 

Pensiamo al caso dell’amministratore che chiacchierando con amici inizi a fare nome e cognome dei condòmini morosi nell’edificio che gestisce. In tal caso, come chiarito anche dalla giurisprudenza [2], questi potrà essere addirittura chiamato a rispondere del reato di diffamazione. La morosità infatti nella nostra società, come detto anche sopra, dà una connotazione fortemente dispregiativa al soggetto a cui è attribuita. Il compito dell’amministratore è quello di tutelare la privacy dei condòmini, non certo quello di divulgare, senza il loro consenso, dati sensibili come i ritardi o i mancati pagamenti. 

Solo in un caso l’amministratore sarà tenuto a fornire questi dati a soggetti estranei al condominio. Quando? Vediamolo di seguito.

  1. L’amministratore può comunicare ai creditori del condominio l’identità dei condòmini morosi?

L’unico caso in cui l’amministratore può comunicare a soggetti estranei al condominio il nome dei condòmini morosi è quando questi siano creditori del condominio e vogliano sapere l’identità di coloro che non pagano per poter agire nei loro confronti. Ma ciò non basta. Perché i creditori possano sapere l’identità dei morosi è necessario che questi siano già in possesso di un titolo esecutivo come una sentenza o un decreto ingiuntivo. Solo allora l’amministratore sarà tenuto a fornire i dati identificativi dei morosi, perché questi possano agire nei loro confronti. Secondo la legge infatti i creditori saranno tenuti ad aggredire prima i beni di coloro che si sono dimostrati inadempienti e solo successivamente, nel caso in cui questi fossero nullatenenti o comunque il loro patrimonio non bastasse a soddisfare i debiti contratti, potranno agire contro gli altri condòmini. 

Occorre comunque precisare che l’amministratore sarà tenuto a fornire ai creditori le informazioni solo di quei condòmini che non paghino la loro parte millesimale in relazione al debito specifico del creditore richiedente. Questo significa che ad esempio nel caso in cui la ditta a cui sono assegnate le pulizie, munita di titolo esecutivo come ad esempio una sentenza, chiedesse i dati dei morosi per agire con un pignoramento, l’amministratore sarà tenuto a fornire soltanto i dati di coloro che non pagano la propria quota rispetto al servizio di pulizia e non anche di coloro che sono in ritardo con il pagamento della luce o di altro servizio. 

Note

[1] Cass. sent. n. 46498 del 11.11.2014.

[2] Cass. sent. n.39986 del 28.08.2014.

Autore

  • “Avvocato già iscritto all’Albo presso l’Ordine degli Avvocati di Torino. Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Torino con tesi in materia di Big Data e rispetto del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali (GDPR). Specializzato in diritto della privacy, diritto penale e responsabilità civile”.

    Visualizza tutti gli articoli

Sei un Amministratore di Condominio?
Richiedi subito la nostra consulenza gratuita!

Per quali servizi ti interessa la consulenza?
Ricerca nel Sito:

Il Manuale Best Seller dedicato agli amministratori di Condominio!

Il “Manuale di sopravvivenza per la privacy in condominio” è la tua bussola per navigare con sicurezza tra il Diritto Condominiale e il GDPR. Semplifica la gestione dei dati, evita sanzioni e diventa un vero esperto di privacy per il condominio moderno.

“Su TutelaCondomini.it, ogni articolo è frutto dell’esperienza e della ricerca di professionisti, senza l’uso di intelligenza artificiale.

Puntiamo su contenuti autentici e accurati per chi opera nel mondo condominiale, mettendo al centro la qualità e l’apporto umano.

 Anche se impegnativo, crediamo che l’esperienza e la sensibilità delle persone siano insostituibili per garantire informazioni utili e rilevanti per gli Amministratori di Condominio Professionisti.”

“Su TutelaCondomini.it, ogni articolo è frutto dell’esperienza e della ricerca di professionisti, senza l’uso di intelligenza artificiale.

Puntiamo su contenuti autentici e accurati per chi opera nel mondo condominiale, mettendo al centro la qualità e l’apporto umano.

 Anche se impegnativo, crediamo che l’esperienza e la sensibilità delle persone siano insostituibili per garantire informazioni utili e rilevanti per gli Amministratori di Condominio Professionisti.”