Un’analisi delle responsabilità dell’amministratore di condominio nel garantire la copertura assicurativa in caso di lavori straordinari, secondo l’articolo 1129 comma 4 del Codice Civile.
L’articolo 1129 del Codice Civile, che regolamenta l’amministrazione del condominio, stabilisce chiaramente gli obblighi e le responsabilità dell’amministratore riguardo alla gestione delle risorse economiche e delle polizze assicurative. Il comma 4 di tale articolo impone specifiche prescrizioni per quanto riguarda l’adeguamento dei massimali della polizza assicurativa in caso di lavori straordinari deliberati dall’assemblea condominiale. In questo articolo, esamineremo gli obblighi dell’amministratore in merito a tali disposizioni, con particolare attenzione al momento dell’adeguamento, all’importo da garantire e alla necessità di una polizza integrativa in caso di copertura per la responsabilità civile professionale.
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ToggleQuando deve l’amministratore adeguare i massimali della polizza assicurativa?
L’amministratore è obbligato a adeguare i massimali della polizza assicurativa nel momento in cui l’assemblea del condominio delibera lavori straordinari durante il suo mandato. Il comma 4 stabilisce che tale adeguamento debba avvenire contestualmente all’inizio dei lavori. L’importanza di tale tempistica risiede nel fatto che i lavori straordinari comportano rischi maggiori per la struttura e, di conseguenza, richiedono una copertura adeguata per prevenire danni che potrebbero coinvolgere i condòmini o terzi.
Quanto deve essere l’adeguamento dei massimali assicurativi?
L’adeguamento non può essere inferiore all’importo deliberato dall’assemblea per la spesa relativa ai lavori straordinari. In altre parole, l’amministratore è tenuto a garantire che la polizza assicurativa copra almeno l’importo fissato dall’assemblea, senza possibilità di ridurre la copertura. Questo obbligo è fondamentale per evitare che il condominio si ritrovi senza adeguata protezione in caso di imprevisti durante i lavori.
Che cosa accade se l’amministratore è coperto da una polizza di responsabilità civile professionale generale?
Nel caso in cui l’amministratore disponga di una polizza di responsabilità civile professionale generale, coprendo l’intera attività da lui svolta, la polizza deve essere integrata con una dichiarazione dell’impresa di assicurazione. Tale dichiarazione dovrà garantire che le condizioni previste per il condominio siano rispettate, includendo le specifiche esigenze relative ai lavori straordinari deliberati. In questo caso, la copertura per i rischi connessi ai lavori deve essere specifica per il condominio e per la durata e tipologia dei lavori stessi. Questo aggiunge un ulteriore livello di protezione per i condòmini e assicura che l’amministratore sia coperto in ogni aspetto del suo operato.
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