Buongiorno Avvocato,
ho una domanda: ma la normativa sulla privacy consente all’amministratore di inserire nel consuntivo i nomi dei condòmini morosi. Mi sa dire se è permesso e, in caso affermativo, potremmo avere un riferimento normativo o qualche indicazione utile?
Ciao Guido,
Sì l’amministratore può comunicare anche tramite il consuntivo l’identità dei condòmini morosi.
La normativa di riferimento è da ricercarsi nell’articolo 1130 bis del codice civile il quale prevede che “I condomini e i titolari di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo e estrarne copia a proprie spese”.
Questo anche nel caso in cui i morosi non siano d’accordo. L’art. 6 del Regolamento generale per la protezione dei dati personali (GDPR) infatti prevede che il trattamento dei dati personali è lecito anche senza il consenso dell’interessato ( in tal caso il condomino moroso), quando sia necessario per assicurare al titolare ( il condomino interessato all’identità dei morosi) un interesse tutelato dall’ordinamento, come in questo caso è la pretesa di pagamento delle spese da parte di tutti i condòmini.
Non è invece consentita la divulgazione circa l’identità dei morosi a soggetti estranei al condominio, salvo che si tratti di creditori, muniti di titolo esecutivo, come ad esempio una sentenza.
Autore
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“Avvocato già iscritto all’Albo presso l’Ordine degli Avvocati di Torino. Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Torino con tesi in materia di Big Data e rispetto del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali (GDPR). Specializzato in diritto della privacy, diritto penale e responsabilità civile”.
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