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TogglePer evitare le multe per il mancato rispetto della raccolta differenziata è possibile controllare il contenuto dei sacchi dell’immondizia? Quali sono le implicazioni sulla privacy? Cosa dice il Garante?
Ciao a tutti, oggi voglio condividere con voi una storia interessante e attuale che ha coinvolto uno dei nostri clienti, amministratore di un condominio a Roma. Questa storia riguarda un caso emblematico di violazione della privacy legata alla raccolta differenziata.
Il condominio in questione, situato in un quartiere residenziale, ha ricevuto una sanzione amministrativa poiché alcuni residenti non rispettavano le norme sulla raccolta differenziata dei rifiuti. L’amministratore, sotto pressione, per risolvere il problema, ha deciso di intraprendere un’iniziativa discutibile: ha cioè cominciato a controllare personalmente il contenuto dei sacchi della spazzatura per identificare i trasgressori. Ogni giorno, l’amministratore rovistava tra i sacchi di immondizia depositati nei bidoni situati nel cortile del condominio, alla ricerca di indizi su chi stesse ignorando le regole di smaltimento.
Durante uno di questi controlli, l’amministratore ha trovato nei rifiuti destinati all’organico un libro sul Buddismo e alcuni documenti personali che appartenevano chiaramente a uno dei condòmini, che chiameremo signor Rossi. Ciò ha rivelato in primis che il trasgressore delle regole sulla raccolta differenziata fosse il signor Rossi e che questi inoltre si fosse recentemente convertito al Buddismo, una scelta personale e intima che non aveva condiviso con molti dei suoi vicini.
L’amministratore, al fine di far emergere chi fosse il trasgressore delle regole sulla raccolta rifiuti, ha rivelato questa scoperta durante una riunione condominiale, facendo riferimento ai documenti cartacei, ritrovati nell’organico, da cui emergeva anche la conversione al Buddismo del signor Rossi, suscitando così la curiosità dei presenti e mettendo in imbarazzo il signor Rossi, che ora sta lamentando con l’amministratore una lesione della propria sfera privata.
Il nostro cliente ci ha contattato perché è preoccupato e non sa se il comportamento da lui stesso tenuto possa rientrare o meno nelle prerogative dell’amministratore, temendo che un’iniziativa del genere possa comportare delle violazioni in tema di privacy. La domanda che ci si pone è: l’amministratore può controllare la spazzatura per verificare il rispetto della raccolta differenziata? Quali implicazioni ci sono in tema di privacy?
Controllare il contenuto dei sacchi dell’immondizia dei condòmini rappresenta una violazione della privacy?
Controllare il contenuto dei sacchi dell’immondizia dei condòmini rappresenta una grave violazione della normativa sulla privacy. All’interno della spazzatura quotidiana infatti possono essere contenute cose che racchiudono molti dati personali, spesso anche sensibili, di coloro che abitano il condominio, come ad esempio medicine, lettere, documenti personali, scontrini ecc.
Avere accesso a questo tipo di documenti potrebbe comportare un’invasione nella sfera privata dei condòmini, in totale violazione delle prescrizioni del GDPR. Per rimanere al nostro caso, i dati che rivelano l’orientamento religioso delle persone sono, sulla base del GDPR, dei dati particolari, che necessitano di maggiori accortezze e di accorgimenti specifici, poiché la religione rappresenta per molti individui una componente fondamentale della propria identità, plasmando valori, convinzioni e visioni del mondo. La condivisione di informazioni religiose può quindi rivelare aspetti intimi e sensibili della sfera personale, potendo talvolta esporre gli individui a discriminazioni o pregiudizi. All’interno dei sacchi dei rifiuti di una persona possono essere contenute le sue informazioni più intime. Il trattamento di queste categorie di dati è vietato in linea di principio, salvo che ricorrano strette e specifiche eccezioni (come ad esempio il consenso dell’interessato), previste dallo stesso articolo 9 del GDPR e autorizzate dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Ma cosa dice il Garante della Privacy a riguardo? Lo vedremo nel paragrafo successivo.
Verifica del contenuto della spazzatura condominiale: cosa dice il Garante?
Il Garante della privacy, chiamato a pronunciarsi sul tema, ha ribadito la sua contrarietà ad ogni forma di controllo sui contenuti dei sacchi della spazzatura. In particolare, l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha ribadito la sua contrarietà all’utilizzo delle ispezioni nei sacchetti dei rifiuti da parte delle stesse autorità preposte al controllo del rispetto della normativa sulla raccolta differenziata, come ad esempio gli organi di Polizia Municipale.
Secondo il Garante ispezioni generalizzate del contenuto dei sacchetti, per identificare il conferente, sono invasive e lesive della privacy. Le ispezioni dei rifiuti da parte delle autorità dovrebbero essere limitate a casi specifici per tutelare la privacy dei cittadini. In base a quanto sostenuto dal Garante, la mera presenza di rifiuti non conformi non giustifica l’ispezione generalizzata del loro contenuto, che potrebbe violare la segretezza della corrispondenza e altri dati sensibili. L’identificazione basata sul contenuto dei rifiuti inoltre non sempre risulta affidabile e potrebbe portare a sanzioni ingiuste.
Nella medesima pronuncia peraltro, il Garante ha preso anche posizione sull’utilizzo dei sacchetti trasparenti. L’obbligo di utilizzare sacchetti trasparenti per la raccolta “porta a porta”, secondo il Garante, appare sproporzionato e lesivo della privacy. I sacchetti trasparenti infatti possono possono esporre il contenuto dei rifiuti allo sguardo di chiunque si trovi nelle vicinanze dell’abitazione, violando così fortemente la privacy dei cittadini.
Autore
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“Avvocato già iscritto all’Albo presso l’Ordine degli Avvocati di Torino. Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Torino con tesi in materia di Big Data e rispetto del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali (GDPR). Specializzato in diritto della privacy, diritto penale e responsabilità civile”.
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