Rapporti di vicinato: chi è responsabile se i piccioni sporcano il balcone?

L’ordinanza del Tribunale di Ancona del 28 gennaio 2025 chiarisce gli obblighi di ripristino in caso di molestie possessorie

Il Tribunale di Ancona, con l’ordinanza depositata il 28 gennaio 2025, ha affrontato una delicata questione di tutela possessoria, condannando un condomino alla rimozione delle cause che determinavano la molestia nel possesso dell’immobile sottostante. La decisione si inserisce nel solco della consolidata giurisprudenza in materia di azione di manutenzione nel possesso e rappresenta un’applicazione rigorosa dei principi dettati dal codice civile e dalla normativa sanitaria.

Il caso concreto

Una condomina ha convenuto in giudizio il vicino del piano superiore lamentando la presenza di nidi di piccioni formatisi all’interno di una vetrata danneggiata dell’appartamento sovrastante, con conseguente accumulo di guano su balconi e finestre dell’appartamento sottostante. L’inadempimento del convenuto agli obblighi di manutenzione e la sua assenza in giudizio hanno aggravato la situazione, rendendo necessario l’intervento dell’autorità giudiziaria. La ricorrente, costretta a vivere in condizioni insalubri e a subire la limitazione del proprio possesso, ha agito per ottenere la cessazione della molestia e il ripristino dello stato dei luoghi.

Il fondamento giuridico dell’azione di manutenzione nel possesso

L’azione di manutenzione nel possesso, disciplinata dagli articoli 1170 e seguenti del codice civile, tutela il possessore contro molestie o turbative che limitano il pieno godimento del bene. La giurisprudenza consolidata (Cass. n. 20800/2011) evidenzia che la molestia possessoria può consistere in qualsiasi condotta che, pur non incidendo sulla struttura materiale del bene, ne renda più difficile o meno agevole l’esercizio del possesso. Il Tribunale ha quindi valutato che l’accumulo di guano e l’impossibilità di utilizzare balconi e finestre rappresentassero una chiara turbativa possessoria.

La prova della molestia e la responsabilità del convenuto

Dall’istruttoria è emerso che uno dei vetri delle doppie finestre del convenuto era rotto, permettendo l’insediamento dei volatili e la formazione di nidi. Tale circostanza ha generato una situazione igienico-sanitaria problematica, confermata dall’intervento dell’Ufficio igiene e sicurezza del Comune, che ha accertato l’esistenza di un rischio per la salute umana a causa della possibile trasmissione di zoonosi. La consapevolezza del convenuto circa la situazione e la sua persistente inerzia hanno aggravato la sua posizione, rendendo evidente il carattere doloso o, quanto meno, colposo della molestia.

La decisione del Tribunale e le sue implicazioni

Il Tribunale ha accolto la domanda dell’attrice, disponendo:

  • L’obbligo per il convenuto di sostituire i vetri rotti entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza;
  • La chiusura dei varchi per impedire il reinsediamento dei volatili;
  • Una penale di € 30,00 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della condanna.

Tale decisione sottolinea come la giurisprudenza sia sempre più orientata a valorizzare non solo la tutela del possesso in senso stretto, ma anche la protezione del diritto alla salubrità dell’ambiente domestico. Il provvedimento conferma altresì l’applicabilità dell’azione possessoria a situazioni in cui la molestia deriva da omissioni protratte nel tempo e non da atti commissivi diretti.

Conclusioni

L’ordinanza del Tribunale di Ancona rappresenta un significativo precedente in materia di tutela possessoria, in quanto riafferma il principio secondo cui la condotta omissiva del proprietario di un immobile non può tradursi in una limitazione del possesso altrui. La decisione evidenzia, inoltre, l’importanza dell’intervento delle autorità sanitarie nella qualificazione del pregiudizio subito dal ricorrente, ribadendo che la tutela del possesso non si limita alla sola difesa del diritto di fatto, ma si estende alla protezione della qualità della vita del possessore.

Autore

  • “Avvocato già iscritto all’Albo presso l’Ordine degli Avvocati di Torino. Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Torino con tesi in materia di Big Data e rispetto del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali (GDPR). Specializzato in diritto della privacy, diritto penale e responsabilità civile”.

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