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ToggleCosa prevede la legge?
Effettuare la videoregistrazione di ciò che accade durante la riunione di condominio è conforme a quanto previsto dalla legge? Come deve comportarsi l’amministratore?
Nello stabile che amministri, a breve si terrà un’assemblea per discutere e deliberare su questioni di fondamentale importanza per il condominio. Data l’importanza del momento e la necessità che partecipino tutti i condòmini, si è deciso che l’incontro si terrà in videocollegamento, in modo da permettere a tutti di partecipare. Pertanto stai pensando di attivare la registrazione in modo da non perderti i punti fondamentali della riunione. A questo punto ti stai ponendo una domanda: è possibile registrare l’assemblea condominiale?
Devi innanzitutto sapere che l’immagine delle persone, visibile nei collegamenti via webcam, è a tutti gli effetti un dato personale dell’individuo e perciò il suo utilizzo deve essere conforme al Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (GDPR).
Ma andiamo con ordine e cerchiamo di capire cosa dice esattamente la legge quando si parla di assemblea condominiale e registrazione.
Si può compiere la sola registrazione audio dell’assemblea condominiale?
Nell’esaminare questa materia, occorre prima di tutto distinguere a seconda che si tratti di registrazione audio o videoregistrazione. Poniamo infatti il caso di una riunione di condominio che debba svolgersi in presenza, durante la quale l’amministratore o anche altri condòmini intendano registrare esclusivamente il contenuto audio della stessa, per non perdersi le parti fondamentali.
In tal caso devi sapere che di per sé la mera registrazione audio di qualunque tipo di conversazione tra presenti non è vietata e non occorre il consenso di coloro che vengono registrati. La registrazione non lede infatti in alcun modo la riservatezza e la segretezza della conversazione il cui contenuto resta fra i partecipanti. Sul punto si è espressa anche la giurisprudenza, ritenendo del tutto lecita la registrazione di una conversazione tra presenti, anche in ambito condominiale, poiché ciascun partecipante ad una conversazione, quando parla, accetta il rischio di essere registrato [1]1. Ciascun condomino pertanto non può pretendere che non venga effettuata una registrazione durante l’assemblea condominiale, dovendo tenere in conto che le sue parole, come quelle degli altri, potranno essere documentate con tali modalità di registrazione.
Nessun partecipante all’assemblea quindi, salvo che non via una specifica norma nel regolamento condominiale, può negare la registrazione audio della riunione, essendo un diritto di ciascuno dei presenti quello di controllare il regolare svolgimento dell’assemblea anche tramite questa modalità [2]2.
Diverso è invece il caso in cui qualcuno, come l’amministratore o un condomino, scegliesse di divulgare a soggetti esterni, il contenuto delle conversazioni avvenute in assemblea. In quel caso il comportamento, oltre ad essere passibile di sanzioni da parte del Garante della privacy, potrebbe comportare anche una responsabilità penale per il reato di Trattamento illecito dei dati personali previsto dall’articolo 167 del Codice della Privacy, come modificato, in seguito all’introduzione del GDPR. L’articolo in questione infatti stabilisce che è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi, chiunque al fine di procurare profitto a sè o recare danno, diffonde dati personali altrui, senza il consenso del diretto interessato.
Si può compiere la videoregistrazione dell’assemblea condominiale?
Chiarito che è consentito registrare l’audio di una riunione di condominio, occorre ora comprendere se sia possibile effettuare una videoregistrazione che dunque comprenda anche il contenuto visivo dell’assemblea, come le immagini dei partecipanti. Per compiere una videoregistrazione dell’assemblea di condominio, sia che questa avvenga a distanza, sia che si svolga in presenza, occorre il consenso di tutti i partecipanti.
L’articolo 6 del GDPR infatti prevede che il trattamento dei dati personali sia lecito se l’interessato abbia espresso il consenso. Consenso che deve essere libero, specifico, informato, inequivocabile e ottenuto in maniera chiara e comprensibile per colui che lo sta prestando [3]3.
Si consiglia pertanto ad ogni amministratore di dotarsi di un apposito modulo che permetta a tutti i partecipanti di prestare il consenso alla videoregistrazione dell’assemblea in forma scritta, prima che questa si svolga, al fine di evitare ogni tipo di contestazione in merito.
Inoltre la documentazione video deve essere conservata e messa al riparo da accessi indebiti. L’articolo 32 GDPR impone infatti ai titolari del trattamento (e quindi in tal caso chi pone in essere la videoregistrazione) di mettere in atto misure idonee a garantire l’osservanza dei principi di protezione dei dati personali, valutando i potenziali rischi.
In definitiva, come chiarito anche dal Garante della privacy [4]4, perché si possa compiere la videoregistrazione dell’assemblea condominiale sono necessari due requisiti:
- il consenso degli interessati;
- l’adozione di misure idonee ad evitare che la videoregistrazione entri in possesso di soggetti estranei;
Proprio in virtù di ciò, occorre infine ricordare che sarà compito dell’amministratore, generalmente nominato responsabile del trattamento dei dati personali all’interno del condominio, dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare fughe indebite dei dati e a garantire la sicurezza delle videoregistrazioni conservate.
Note
- Cass. pen. sent. n. 18908 del 24.03.201 ↩︎
- Trib. Foggia, sent. n. 596 del 25 marzo 1999. ↩︎
- Art. 7 GDPR. ↩︎
- Garante della privacy, Vademecum: il condominio e la privacy. ↩︎
Autore
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“Avvocato già iscritto all’Albo presso l’Ordine degli Avvocati di Torino. Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Torino con tesi in materia di Big Data e rispetto del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali (GDPR). Specializzato in diritto della privacy, diritto penale e responsabilità civile”.
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