Volantini contro il custode in condominio: trattamento illecito di dati personali

Una pronuncia della Suprema  Corte chiarisce i confini della privacy condominiale, stabilendo che la diffusione di dati personali in bacheca può configurare un reato, ribadendo l’importanza del rispetto delle normative anche in contesti apparentemente privati

Una sentenza della Corte di Cassazione (Cass. pen. Sez. III, Sent. n. 15221/2017) offre spunti significativi sulla tutela della privacy condominiale, affrontando il caso di un portiere oggetto di volantini diffamatori affissi nella bacheca condominiale. La decisione, incentrata sul trattamento illecito di dati personali, evidenzia come la divulgazione di informazioni sensibili in contesti apparentemente “privati” possa costituire una violazione grave, con rilevanti implicazioni legali.

Il caso: volantini e reputazione del portiere

Nel caso in esame, un condomino aveva affisso nella bacheca condominiale volantini contenenti dati giudiziari relativi al portiere dello stabile. Le informazioni, riferite a un procedimento penale pendente a carico di quest’ultimo, venivano utilizzate per screditarne l’immagine professionale e sollecitare l’adozione di provvedimenti disciplinari. Tale condotta è stata ritenuta illecita, configurando il reato previsto dall’art. 167 del D.Lgs. 196/2003 (Codice della Privacy).

Secondo i giudici, la divulgazione di tali dati aveva arrecato un “nocumento” concreto alla vittima, intaccandone reputazione e serenità lavorativa. La Corte ha rigettato le argomentazioni difensive secondo cui i dati diffusi sarebbero stati già noti ai condòmini, sottolineando come la modalità di diffusione (volantini esposti in bacheca) avesse ampliato l’accesso alle informazioni anche a terzi estranei al condominio.

Trattamento illecito di dati: i requisiti del reato

L’art. 167 del D.Lgs. 196/2003 punisce il trattamento illecito di dati personali quando:

  1. La condotta avviene in violazione delle disposizioni sulla protezione dei dati (es. mancato consenso).
  2. L’agente agisce con dolo specifico, ossia con l’intento di trarre un profitto o arrecare un danno.
  3. Dal fatto derivi un “nocumento” (pregiudizio giuridicamente rilevante, patrimoniale o non patrimoniale).

Nel caso in esame, la Corte ha chiarito che il “nocumento” include qualsiasi danno giuridico significativo subito dalla persona interessata o da terzi come conseguenza del trattamento illecito. Inoltre, ha confermato che la diffusione di dati giudiziari senza consenso integra il reato, aggravato dalla finalità di screditare il portiere sul piano personale e professionale.

La bacheca condominiale: un falso contesto privato

Un aspetto interessante della sentenza riguarda la bacheca condominiale, spesso percepita come uno spazio semi-privato. La Corte ha ribadito che la diffusione di dati personali in questo contesto costituisce una comunicazione pubblica, se l’accesso alle informazioni non è limitato ai soli condomini ma aperto anche a terzi.

Questo principio è particolarmente rilevante in ambito condominiale, dove bacheche, assemblee e comunicazioni comuni possono facilmente trasformarsi in strumenti di violazione della privacy. La sentenza sottolinea che il trattamento di dati particolari o giudiziari richiede sempre un consenso esplicito, indipendentemente dal contesto.

Implicazioni per i condomini e gli amministratori

La sentenza rappresenta un monito per tutti gli attori della vita condominiale, evidenziando l’importanza di rispettare le normative sulla privacy anche in situazioni apparentemente “domestiche”. Per gli amministratori di condominio, è essenziale vigilare sull’uso corretto della bacheca e degli altri strumenti di comunicazione, promuovere la consapevolezza delle regole sulla protezione dei dati personali tra i condomini e intervenire tempestivamente per rimuovere contenuti potenzialmente illeciti e segnalare eventuali violazioni.

Questa pronuncia della Cassazione rafforza la tutela della privacy negli spazi condivisi come il condominio, dove il confine tra pubblico e privato è spesso sottile. La divulgazione non autorizzata di dati personali, soprattutto se finalizzata a screditare o danneggiare qualcuno, non solo lede la dignità della persona offesa, ma espone il responsabile a gravi conseguenze anche di carattere penali. Una gestione consapevole e rispettosa della privacy diviene  un elemento imprescindibile per garantire la convivenza civile in ambito condominiale.

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Autore

  • “Avvocato già iscritto all’Albo presso l’Ordine degli Avvocati di Torino. Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Torino con tesi in materia di Big Data e rispetto del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali (GDPR). Specializzato in diritto della privacy, diritto penale e responsabilità civile”.

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